Novità in vigore dal 13 agosto in materia di maternità, paternità e congedo parentale, per conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne ( D.Lgs. 105/22 e Messaggio INPS n. 3066 del 04 agosto 2022)
Congedo Obbligatorio: Il padre lavoratore dipendente (anche adottivo o affidatario) si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi dopo la nascita. Indennizzati dall’INPS al 100%.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
I giorni di congedo del padre sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo.
Il padre deve comunicare in forma scritta (almeno 5 giorni prima) al datore i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio.
Congedo Parentale: Anche i periodi indennizzabili del congedo parentale risultano modificati:
– ai genitori, fino al 12° anno (non più fino al 6°anno) di vita del bambino spetta un periodo di 3 mesi ciascuno, non trasferibili all’altro genitore.
– solo dopo che entrambi i genitori hanno utilizzato 3 mesi ciascuno, avranno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (non più 6 mesi), indennizzati al 30%.
– Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12° anno (e non più fino all’8° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
Congedo Parentale Lavoratori Autonomi: hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale ciascuno da fruire entro l’anno di vita del minore.
Congedo Parentale iscritti alla Gestione Separata: ciascuno genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile ad altro genitore. Hanno inoltre diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi ( e non più 6).
Dal 13 agosto 2022, è possibile fruire dei congedi con le nuove regole chiedendoli al datore e presentando la domanda telematica all’INPS solo successivamente, quando l’Istituto avrà aggiornato il sistema.